Uno stop alla prima climate change litigation – 14 novembre 2024

14 Novembre 2024

Con la sentenza del 12 novembre 2024 la Corte d’appello dell’Aja ha riformato la decisione di primo grado nel giudizio intentato contro la Shell per il mancato rispetto del livello di emissioni indicato nello  standard globale per la contabilizzazione e la rendicontazione delle emissioni di gas serra (GHG Protocol) Il Protocollo GHG classifica le emissioni di un’azienda in emissioni: – Scope 1: emissioni dirette provenienti da impianti di proprietà o controllati in tutto o in parte dall’azienda;- Scope 2: emissioni indirette provenienti da impianti di terze parti da cui l’azienda acquista elettricità, vapore o calore per le sue attività commerciali;- Scope 3: altre emissioni indirette non incluse nello Scope 2 generate nella catena del valore dell’azienda,  comprese le emissioni generate dall’uso o dal consumo dei prodotti che l’azienda fornisce a terzi, come altre organizzazioni o consumatori.

La sentenza afferma che la multinazionale non può essere vincolata da un criterio di riduzione del 45% (o da qualsiasi altre percentuali) indicata dalla scienza del clima perché questa percentuale non si applica a tutti i paesi e individualmente ad ogni settore di attività. La Corte ha risposto in senso negativo alla questione se una norma settoriale per il petrolio e il gas può essere stabilita sulla base del consenso scientifico, ritenendo che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sul clima, non si può affermare che un obbligo di riduzione del 45% (o qualsiasi altre percentuali) si applica a Shell in relazione alla Scope 3.

 

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