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Un importante chiarimento della Cassazione sul criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente – 7 aprile 2026

08 Aprile 2026

Corte di Cassazione, Terza Sezione 7 aprile 2026 n. 8630

 

 

La terza sezione della Corte di Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 2025 e relativo alla delimitazione della portata applicativa della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025 in  relazione all’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, ha affermato che la predetta tabella “in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.

La pronuncia ha così risolto la questione della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in un caso in cui il sinistro, nella specie da circolazione stradale, si era verificato prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.

 

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