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Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): la notifica e l’audizione dell’interessato sono costituzionalmente necessarie – 13 giugno 2025

13 Giugno 2025

Corte costituzionale 30 maggio 2025, n. 76

 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 35 l. n. 833/1978, nella parte in cui non prevede che il provvedimento motivato con cui il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato alla persona interessata o al suo eventuale legale rappresentante, con l’avviso che il provvedimento sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro quarantotto ore, e che l’interessato ha diritto a chiederne la revoca, e ad essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida, nonché nella parte in cui non prevede che la convalida giurisdizionale debba essere notificata all’interessato, con l’indicazione della possibilità di proporre ricorso.

La Corte rileva, anzitutto, nella disposizione impugnata, una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, non essendo il soggetto nel cui interesse il provvedimento coattivo è adottato messo in condizione di conoscerlo e risultando quegli escluso dal relativo procedimento di convalida giurisdizionale.

Il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, osserva la Corte, non può dirsi inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona sottoposta a TSO, dovendosi senz’altro escludere che, appunto per via della infermità medesima, questa possa essere privata del diritto difendersi in giudizio.

Considerato che la condizione di alterazione psichica in cui versa la persona può tuttavia essere di ostacolo alla effettiva comprensione del contenuto delle comunicazioni, particolare rilievo assume la sua audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida. Se nella formulazione attuale della disposizione tale audizione risulta solo eventuale, rimessa alla valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, essa deve invece ritenersi necessaria per almeno tre ordini di ragioni: per la verifica in concreto dei presupposti che giustificano il TSO e per la sua convalida; come garanzia che il trattamento sia eseguito nel rispetto dell’art. 13, co. 4, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cost.; come strumento che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale.

Né si oppongono agli obblighi di comunicazione e di audizione le ragioni d’urgenza connesse alla convalida, che secondo l’art. 35, co. 2, l. n. 833/1978 deve intervenire entro quarantotto ore dalla trasmissione del provvedimento sindacale, come dimostrato dal fatto che tali obblighi sono stati – dalla stessa Corte – ritenuti necessari anche in relazione ad altre misure restrittive della libertà personale, quali l’accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per il rimpatrio, le quali pure richiedono le garanzie di cui all’art. 13 Cost.

 

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