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Status filiationis: alle Sezioni Unite la questione dell’estensione, in via interpretativa, del modulo normativo di riconoscimento dei figli incestuosi anche ai figli nati da gestazione per altri – 31 marzo 2026

31 Marzo 2026

Cass., Ordinanza n. 5656/2026 del 12 marzo 2026

 

 

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente un quesito, da sottoporre eventualmente alle Sezioni Unite, inerente l’adeguatezza del modello genitoriale adottivo, ex art. 44 lett. d), l. 184/1983, rispetto al principio cardine dell’unicità dello stato di figlio, nella misura in cui non attribuisce al figlio un potere di impulso del procedimento di accertamento della genitorialità. Un vuoto di tutela che si evidenzia anche nei casi –come quello da cui si sviluppa la causa in oggetto – in cui si controverta in ordine alla trascrizione di atti di nascita di minori nati all’estero da pratiche di gestazione per altri.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 38162/2022, hanno escluso che tale vuoto di tutela possa essere colmato dall’automatismo della trascrizione dell’atto di nascita straniero, ritenendo necessario per contro rinvenire uno strumento di bilanciamento idoneo a contemperare la necessaria tutela del minore con le ragioni di ordine pubblico consolidate.

Mentre precedentemente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 33/2021, ha rilevato che ogni soluzione che non dovesse offrire al bambino alcuna chance di un tale riconoscimento finirebbe per strumentalizzare il minore al fine di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata; e con la sentenza n.68/2025, ha ritenuto che, sebbene sia stato escluso che il riconoscimento automatico dello status possa trovare applicazione ai casi di gestazione per sostituzione, l’adozione in casi particolari sia inidonea a soddisfare pienamente le esigenze di tutela dei diritti del minore. Tali pronunce richiamano, come esempio di bilanciamento adeguato, il paradigma normativo relativo alle condizioni di riconoscimento dei figli nati da rapporto incestuoso, ove la costituzione dello status filiationis è ammissibile previo rigoroso accertamento giudiziale, sollecitabile anche direttamente dal figlio, stante che in questa fattispecie e in quella relativa alla nascita di un figlio mediante la gestazione per altri rileva la necessità di assicurare, attraverso il bilanciamento, la tutela del preminente interesse del minore, il quale rimane del tutto estraneo alla vicenda procreativa (illecita) di cui è frutto.

A tal fine, la Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente se sottoporre alle Sezioni Unite il quesito circa la possibilità di estendere, in via interpretativa, il modulo legislativo che può condurre alla costituzione dello status filiationis per i figli nati da consanguinei anche ai figli nati da gestazione per altri, al fine di superare le perduranti criticità che il modello adottivo porta con sé, consistenti in particolare nell’impossibilità per il figlio di richiedere o rimuovere lo status.

 

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