Sospensione della prescrizione e convivenza more uxorio: il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità – 7 luglio 2025
07 Luglio 2025
Trib. Firenze, ordinanza n. 117, 8 maggio 2025
Il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità inerente all’art. 2941, n. 1, c.c., e all’art. 1, comma 18, l. n. 76/2016, per contrarietà agli artt. 2 e 3 Cost. In particolare, si contesta la mancata previsione della sospensione della prescrizione tra conviventi more uxorio legati da vincoli affettivi, al pari di quanto stabilito per i coniugi e gli uniti civilmente.
Nell’ordinanza si evidenzia come l’attuale disciplina non contempli la convivenza di fatto come causa sospensiva della prescrizione, sebbene sia ormai riconosciuta giuridicamente (art. 1, comma 36, l. n. 76/2016) e sia socialmente equiparabile alle altre forme di unione affettiva.
Il provvedimento sottolinea che la previsione della sospensione della prescrizione nei rapporti di coniugio mira ad evitare frizioni giudiziarie nel corso della vita familiare, ritenendo dunque irragionevole che ciò non valga anche per le convivenze di fatto. Secondo il Tribunale, l’omessa estensione della sospensione della prescrizione ai conviventi more uxorio, rapporto caratterizzato da progetti di vita comune duraturi e solidali, comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.) e lederebbe i diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.), nonché i valori tutelati dalle fonti sovranazionali (art. 8 CEDU; artt. 9 e 33 CDFUE).
Da ciò, la necessità di un vaglio della Corte costituzionale.