Il regolamento «Bruxelles I bis» si può applicare anche se imprenditore e consumatore sono domiciliati nello stesso Stato – 28 agosto 2024

28 Agosto 2024

Sentenza della Corte di Giustizia del 29 luglio 2024 nella causa C-774/22 | FTI Touristik.

Il regolamento «Bruxelles I bis» si applica anche nel caso in cui il consumatore e l’imprenditore (organizzatore di viaggi) siano domiciliati nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all’estero. Tale elemento di estraneità è sufficiente a rendere applicabile il regolamento e garantisce così che il consumatore, quale parte più debole, possa agire in giudizio contro la parte più forte dinanzi al giudice del suo luogo di domicilio.

Infatti, secondo la Corte, detto Regolamento non si limita a determinare la competenza giurisdizionale internazionale, bensì anche la competenza territoriale assegnandola direttamente al giudice del luogo del domicilio del consumatore, “individuando direttamente un determinato giudice nello Stato membro, senza operare alcun rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore nello stesso Stato membro”.

 

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