Rinvio pregiudiziale alla CGUE: il perimetro di applicazione della nullità delle clausole sugli interessi parametrati all’indice Euribor, la cui manipolazione sia stata accertata dalla Commissione – 14 febbraio 2025

14 Febbraio 2025

Corte d’appello di Cagliari, ordinanza 24 gennaio 2025

 

Con ordinanza del 24 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Cagliari ha rimesso gli atti alla CGUE, sottoponendole due quesiti in merito alla validità della clausola di un contratto di mutuo fondiario che richiama, per la determinazione del tasso di interesse variabile, il parametro Euribor artificiosamente manipolato.

Tale manipolazione era stata accertata attraverso due decisioni della Commissione antitrust europea (C (2013) 8512 e C (2016) 8530) e una sentenza della CGUE (C-883/19).

Con il primo quesito si chiede se la prova delle manipolazioni dell’Euribor, come accertate dalla Commissione, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e, dunque, se l’accertamento della Commissione in ordine alla sussistenza della manipolazione Euribor sia vincolante, ai sensi dell’art. 16, par. 1, Reg. CE n. 1/2003, o costituisca prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza.

Con il secondo quesito si chiede se la restrizione della concorrenza oggetto delle pronunce costituisca intesa vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o in qualunque mercato sia stato impiegato il parametro Euribor manipolato e, cioè, se produca effetti nel mercato dei mutui a tasso variabile che facciano applicazione del parametro Euribor frutto dell’intesa illecita.

 

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