Rimessa alla Corte costituzionale la questione del divieto di adozione internazionale da parte dei due partners di un’unione civile – 18 maggio 2026
18 Maggio 2026
Tribunale per i minorenni Venezia, Ordinanza n. 55/2026 del 12 marzo 2026
Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, e con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, dell’art. 29-bis, della legge n. 184/1983, nella parte in cui non consente alle persone unite civilmente residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti delle persone unite civilmente, di cui sia stata positivamente riscontrata nel corso dell’istruttoria l’idoneità ad adottare.
La violazione degli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, viene ravvisata nel fatto che l’impossibilità per i soggetti uniti in unione civile di ottenere l’idoneità all’adozione internazionale limiterebbe ingiustificatamente il «diritto di stabilire relazioni con altri esseri umani e a costruire una vita familiare comprensiva del progetto genitoriale», diritto questo che a seguito dell’evoluzione del diritto di famiglia e specialmente in luce della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025 – che ha consentito alle persone di stato civile libero di ottenere l’idoneità all’adozione internazionale – non può più trovare esclusivo fondamento nel vincolo coniugale.
Circa la violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, la disparità di trattamento rispetto alla coppia coniugata e alla persona single, sostiene il Tribunale, sarebbe «assai evidente» in considerazione del fatto che «le coppie unite civilmente potrebbero ottenere lo stesso risultato auspicato procedendo allo scioglimento dell’unione civile e dando corso a due autonome adozioni: prima quella internazionale del single ad opera di un partner e, poi, quella in casi particolari ad opera dell’altro», così peraltro determinandosi anche un trattamento differenziato con riguardo al minore adottato, «a seconda che egli entri a far parte di una famiglia composta da una coppia coniugata o da una coppia unita civilmente» giacché il primo «sarà a tutti gli effetti ab initio figlio di due genitori; il secondo, invece, avrà due genitori solo all’esito del secondo procedimento di adozione».
Di qui, infine, l’ulteriore argomento per cui viene altresì ravvisata la lesione degli artt. 3 e 117 comma 1, Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione Onu sui diritti del fanciullo. Appunto nelle ipotesi in cui le parti di un’unione civile procedessero con scioglimento dell’unione in modo da accedere all’adozione da parte del single per poi ricomporre la famiglia nuovamente contraendo l’unione civile e procedendo quindi con l’adozione in casi particolari, risulterebbe gravemente leso il superiore interesse del minore, restando quest’ultimo «per lungo tempo senza tutela» e costretto «a un doppio iter di adozione» con conseguente «formazione progressiva di identità», potendo peraltro incontrare ulteriori possibili difficoltà per il caso in cui il progetto genitoriale condiviso dal genitore singolo adottante e dal compagno genitore intenzionale dovesse venire meno.