Pensione di reversibilità in caso di morte del partner nella coppia omosessuale avvenuta prima dell’entrata in vigore della l. 76/2016: questioni di legittimità costituzionale – 4 novembre 2025
03 Novembre 2025
Cass. S.U., ord. 15 luglio 2025, n. 187
Le Sezioni Unite civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell’entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76, dell’altro componente della coppia omosessuale, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero.
Il caso riguarda una coppia che aveva già contratto matrimonio negli Stati Uniti, trascritto in Italia come unione civile, e ivi aveva avuto un figlio, con fecondazione assistita, del quale era stata trascritta la sentenza che accertava la paternità in capo ad entrambi i genitori, e il relativo atto di nascita. In seguito alla morte di uno dei due, il partner e il figlio facevano domanda di pensione di reversibilità all’INPS, che rifiutava.
La Corte d’appello aveva riconosciuto al partner il diritto al trattamento previdenziale sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della legge, e al figlio sulla base dell’accertamento del suo stato, contenuto in una sentenza straniera e nell’atto di nascita trascritti in Italia, ma la decisione della S.U. non condivide il ragionamento, ritenuto eccedente i limiti dell’interpretazione adeguatrice ed osserva che la l. 76/2016 rende sì applicabili all’unito civilmente le disposizioni riferite al “coniuge” (come quelle in materia previdenziale), ma l’equiparazione non opera retroattivamente.
La sentenza non ravvisa nella normativa violazioni del diritto eurounitario e della CEDU, ma dubita della compatibilità con i principi costituzionali, sollevando perciò la relativa questione di legittimità, fondata sugli artt. 2, 36 e 38 Cost., in ragione dell’impegno assunto dalla Repubblica di tutelare all’interno delle formazioni sociali i diritti inviolabili della persona e di garantire l’attuazione della dimensione solidaristica che caratterizza lo Stato sociale.