L’esclusione della PMA per donne single è costituzionalmente legittima? – 12 novembre 2024

12 Novembre 2024

Con ordinanza del 4 settembre 2024, il Tribunale di Firenze rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 5 l. 40/2004, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., nella parte in cui prevede che possono accedere alle tecniche di PMA le sole coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, escludendovi pertanto le donne single.

L’ordinanza ritiene che la disposizione individua in maniera chiara e precisa i soggetti che possono accedere a tali tecniche, non consentendo interpretazioni estensive o analogiche, dal che discenderebbe un profilo di incostituzionalità per l’irragionevole disparità di trattamento tra coppie e single. Inoltre sussisterebbe una discriminazione sul piano economico, potendo le donne single abbienti accedere alla PMA all’estero, ottenendo il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione. Ancora, profili di irragionevolezza risulterebbero anche dal raffronto con l’espressa previsione del diritto della donna separata o vedova all’impianto dell’embrione crioconservato. Sarebbe perciò ravvisabile una violazione della libertà di autodeterminazione della donna con riferimento alle scelte procreative, nonché dei suoi diritti all’integrità fisica e psichica, alla salute, al rispetto alla vita privata e familiare.

 

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