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Le Sezioni unite tornano sull’abusivo frazionamento del credito – 24 marzo 2025

24 Marzo 2025

Corte di Cassazione, Sezioni unite, 19 marzo 2025, n. 7299

 

Il tema dell’abuso torna all’attenzione delle Sezioni unite che ne precisano ulteriormente il significato enunciando due principi di diritto:

«a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;

  1. b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale»

La decisione reca una interessante puntualizzazione operativa:

«– a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d’ufficio dal giudice;

-qualora la rilevi d’ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all’attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l’eventuale modifica o integrazione della domanda;

-se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l’impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull’intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario. A tal proposito, questa Corte ha già affermato la necessità di disporre la riunione anche in sede di legittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014;

– quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all’accertamento separato, laddove l’interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l’aver a disposizione la prova privilegiata che consente l’accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all’eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall’ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n. 19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento prima dell’azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell’azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali ha affermato che l’oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale); Il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l’insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;

– qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l’improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;

– qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta».

 

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