Le Sezioni Unite precisano il significato di ‘dolosa preordinazione’ di cui all’art.2901 cod. civ. – 17 febbraio 2025
17 Febbraio 2025
Corte di cassazione, Sezioni unite, 27 gennaio 2025, n. 18998
Le Sezioni unite, chiariscono il significato della “dolosa preordinazione” richiesta dall’art. 2901 c.c. per la revoca degli atti anteriori al sorgere del debito, compiuti in pregiudizio del creditore.
La decisione ribadisce che non è sufficiente il dolo generico: non basta cioè che il debitore fosse consapevole del (o potesse prevedere il) pregiudizio alle ragioni del creditore. È invece necessario che sussista il dolo specifico, cioè che il debitore abbia compiuto l’atto in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva, o comunque pregiudicare il soddisfacimento del credito.