Le Sezioni Unite intervengono sul contenzioso climatico: la giurisdizione in materia di risarcimento del danno derivante dalle eccessive emissioni di CO2 in atmosfera spetta al giudice del luogo ove risiedono i danneggiati – 31 luglio 2024
31 Luglio 2025
Cass. civ., sez. un., 21 luglio 2025, ord. n. 20381.
Le Sezioni Unite civili confermano la competenza dell’Autorità giudiziaria italiana per l’accertamento del fatto dannoso, addebitato alla società capogruppo italiana, consistente nella mancata adozione di una strategia industriale e commerciale idonea a garantire che le emissioni di CO2 in atmosfera si mantengano al di sotto della soglia prevista dall’Accordo di Parigi, e per la relativa condanna al risarcimento del danno patito per la compromissione dell’aspettativa di vita, delle condizioni di salute e della qualità complessiva dell’esistenza. Il fondamento dell’ingiustizia viene rinvenuto nel richiamo da un lato agli obblighi positivi e negativi derivanti dagli artt. 2 e 8 della CEDU, e dall’altro ai doveri d’intervento previsti dalle fonti internazionali in tema di contrasto del cambiamento climatico, sia a carico degli Stati che hanno aderito alla CEDU ed all’Accordo di Parigi, sia a carico dei singoli soggetti pubblici e privati, operanti direttamente o a mezzo di altri soggetti da loro partecipati nel settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione di combustibili fossili.
La decisione richiama gli artt. 4, par. 1, e 7 n. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012, come interpretati in conformità all’orientamento giurisprudenziale euro-unitario, nel senso dell’attribuzione al danneggiato di una facoltà di scelta tra due fori speciali, concorrenti ed alternativi, costituiti rispettivamente dal luogo in cui si è concretizzato il danno e da quello in cui si è verificato l’evento generatore di tale danno (cfr. Corte di Giustizia UE, 9/07/2020, in causa C-343/19, Verein für Konsumenteninformation; nel medesimo senso, Cass., Sez. Un., 17/ 12/2021, n. 40548). In questo senso, è stato quindi chiarito che, mentre il luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno si identifica con quello in cui è stata tenuta la condotta lesiva, per individuare il luogo in cui si è concretizzato il danno occorre avere riguardo al «danno iniziale», e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove (cfr. Corte di giustizia UE, 4/07/2024, in causa C-425-22, La MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt; nel medesimo senso, Cass., Sez. Un., 17/05/2023, n. 13504).
Le Sezioni unita hanno rilevato che l’evento generatore del danno, cioè le emissioni climalteranti, hanno una portata naturalmente diffusiva, i cui effetti si estendono all’intera atmosfera terrestre, mentre il danno patito consiste nella lesione del diritto alla vita e alla vita privata e familiare che si verifica nel luogo in cui i danneggiati risiedono. In questo senso, quest’ultimo criterio consente di individuare la giurisdizione, laddove l’utilizzazione del primo porterebbe ad individuare una pluralità di giudici competenti, identificabili in quelli di ciascuno dei Paesi in cui si producono le emissioni di CO2 in atmosfera.