Le Sezioni Unite fanno il punto sul c.d. mutuo solutorio – 7 marzo 2025
07 Marzo 2025
Corte di Cassazione, Sezioni unite, 5 marzo 2025, n. 5841
Le Sezioni unite, pronunciando sollecitamente su contrasto segnalato dall’ordinanza interlocutoria del luglio 2024 della seconda sezione, confermano l’orientamento prevalente ed enunciano il principio di diritto:
«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che la somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivo comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.»
In argomento v. Tommaso dalla Massara Prospettive in tema di mutuo solutorio e accordo di non chiedere, in Accademia, quattro 2024, 841