Le S.U. prendono posizione sul saggio degli interessi legali non indicato nel titolo esecutivo – 7 maggio 2024
08 Maggio 2024
Le S.U sono state investite di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sulla seguente questione: se il giudice della cognizione ha omesso, nel titolo esecutivo giudiziale, di indicare la specie degli interessi, ma si è limitato alla previsione di “interessi legali” o “di legge”, in sede di esecuzione andranno liquidati solo gli interessi previsti dal primo comma dell’art. 1284 c.c., o anche quelli previsti dal quarto comma, dalla data della domanda in giudizio?
Le S.U. osservano che il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo, in funzione di mera esecuzione e non di integrazione di esso. Per stabilire a quale fattispecie sia riferito il richiamo agli “interessi legali”, dunque, dovrà identificare il contenuto del titolo. La fattispecie di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. è integrata da presupposti ulteriori rispetto a quella di cui al primo comma, suscettibili di una valutazione autonoma, e precisamente: l’esistenza di una valida determinazione contrattuale della misura degli interessi, la proposizione della domanda cautelare ante causam o della domanda di mediazione. Tali presupposti devono essere oggetto di accertamento giurisdizionale nell’ambito dell’attività di cognizione. Pertanto, in ragione dell’autonomia tra le due fattispecie di cui all’art. 1284 c.c., la mera previsione degli “interessi legali” nel titolo non integra tale accertamento. Ne consegue che, se il titolo esecutivo giudiziale non contiene la previsione dei c.d. super-interessi nel dispositivo e/o nella motivazione, il creditore non potrà conseguirli in sede esecutiva.
Le S.U. affermano perciò il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.