La terza sezione della Corte di cassazione propone di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla prevalenza dell’ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale – 12 luglio 2024

22 Luglio 2024

La terza sezione della Cassazione si è pronunciata nell’ambito di un ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., volto ad accertare l’allocazione antergata o postergata del privilegio derivante dal sequestro penale rispetto al credito assistito da ipoteca iscritta anteriormente.

L’evidenza della questione risiede nel fatto che il bilanciamento tra gli interessi in gioco, quindi, vale a dire quello del singolo creditore munito di privilegio in senso tecnico e quello del creditore per ragioni derivanti da reato, involge profili di ordine generale e la valutazione di preminenza o meno della funzione repressiva statuale e della tutela penalistica dei diritti sulle ragioni di credito derivanti da ordinari rapporti interprivati.

La terza sezione della Cassazione ha proposto di rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione: “se il creditore che gode del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se la legge dispone diversamente, con una deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso”.

 

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