La mancata corrispondenza tra il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e l’illecito accertato dall’AGCM determina la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – 22 gennaio 2025
18 Gennaio 2025
Cass., sez. prima, sent. 22 gennaio 2025, n. 1593
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Milano n. 11772/2019, la quale in un giudizio antitrust finalizzato al risarcimento del danno aveva individuato una fattispecie di abuso diversa da quella che era stata denunciata in giudizio ed accertata con provvedimento dell’AGCM.
La Corte esclude che il giudice della domanda risarcitoria possa raccordare quest’ultima a un illecito diverso da quello accertato dall’AGCM, dal momento che nell’evenienza descritta il fatto costituivo della pretesa
non può che coincidere con quello oggetto dell’accertamento compiuto dalla nominata Autorità e dai Giudici
amministrativi avanti ai quali sia stato in ipotesi impugnato il provvedimento antitrust.
Il tribunale che individuasse una fattispecie di abuso diversa da quella che era stata denunciata in giudizio si pronuncerebbe perciò fuori dal thema decidendum, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ciò non esclude che il danneggiato possa comunque allegare, in funzione probatoria, fatti diversi da quelli presi in considerazione dall’AGCM ai fini dell’accertamento dell’illecito.