La fusione non estingue i diritti degli azionisti di risparmio né la legittimazione del rappresentante comune – 10 febbraio 2025
10 Febbraio 2025
Corte di cassazione, prima sezione, 23 gennaio 2025, n. 1635
La Suprema Corte ha enunciato tre importanti principi di diritto in relazione agli effetti della fusione rispetto al rappresentante comune degli azionisti di risparmio:
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è organo sociale bensì corifeo dell’organizzazione di categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta nei confronti della società alla luce delle esigenze di tutela degli azionisti “risparmiatori” rispetto agli azionisti “imprenditori”
La legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio – in funzione di una tutela risarcitoria – permane anche successivamente all’efficacia della fusione.
La legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell’incorporata non si trasferisce al suo omologo dell’incorporante per effetto dell’efficacia della fusione.