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La Corte Regionale Superiore della Renania sulle responsabilità del cambiamento climatico – 3 giugno 2025

03 Giugno 2025

Corte Regionale Superiore di Hamm, 28 maggio 2025

 

Decidendo in appello sulla domanda proposta contro il colosso energetico tedesco RWE da un agricoltore peruviano che lamentava il pericolo derivante alla sua proprietà dallo scioglimento del sovrastante ghiacciaio indotto dal cambiamento climatico, la Corte ha affermato che ai sensi del diritto civile tedesco i principali produttori delle emissioni possono essere chiamati a rispondere per i rischi derivanti dai cambiamenti climatici.

In effetti la RWE ha vinto, perché la Corte ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova (gli esperti hanno stimato che il pericolo di danni alla casa del ricorrente fosse dell’1% o inferiore entro i prossimi 30 anni) ma la motivazione della decisione contiene un’analisi elaborata della responsabilità per danni legati al cambiamento climatico ai sensi della legge tedesca.

La Corte ha dichiarato che il contributo dei grandi emettitori è una condizione sine qua non per il cambiamento climatico e che i Carbon Majors non potevano affermare di non poter essere ritenuti responsabili perché le loro emissioni hanno causato solo danni in relazione ad altre emissioni. In secondo luogo, la Corte ha escluso che potesse essere addotte ad esimenti della responsabilità civile le circostanze che gli impianti erano gestiti con autorizzazioni amministrative e che, dal 2004, erano sotto il regime europeo di scambio di emissioni. Inoltre la Corte ha aggiunto che il fatto che RWE abbia prodotto energia a beneficio dell’industria tedesca e della popolazione tedesca non vale ad escluderne la responsabilità nei confronti di un richiedente del Perù che non ha beneficiato di energia a basso costo in Germania. In terzo luogo, la Corte ha ritenuto che, ai sensi del § 1004 BGB, per stabilire la responsabilità non fosse necessaria la prova della violazione di un dovere di diligenza, poiché causa dell’azione giudiziaria erano gli atti di RWE (non le omissioni) che hanno causato il danno direttamente (e non indirettamente)

La decisione prende in considerazione soltanto i danni alla proprietà poiché la domanda era stata formulata in relazione alla lesione della proprietà (§ 1004 BGB), ma alcuni passaggi della motivazione – ad esempio, sulla causalità (che la sentenza ha chiaramente affermato), sulla giustificazione della condotta perché autorizzata attraverso l’autorizzazione pubblica (che è stata negata) e sulla prevedibilità dei danni – possono assumere una portata più ampia.

 

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