Il motore di ricerca delle riviste Pacini Giuridica.
Visita il Portale

La Corte Costituzionale sul processo penale per responsabilità medica: anche nel processo penale l’imputato può chiamare in causa l’assicurazione – 10 dicembre 2025

15 Dicembre 2025

Corte costituzionale 26 novembre 2025, n. 170

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, nei casi di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Verona nell’ambito di un processo penale contro un dirigente medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, imputato di omicidio colposo. Il difensore dell’imputato aveva chiesto la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria come civilmente responsabile, richiesta che l’attuale formulazione dell’art. 83 c.p.p. non consente.

La Corte ha, dunque, rilevato un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale, che non può citare l’assicuratore, e il convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale è invece riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia l’assicuratore (artt. 1917 ult. co. c.c. e 106 c.p.c.). 

L’assicurazione obbligatoria prevista dalla l. n. 24/2017 assolve, infatti, ad una duplice funzione di garanzia: tutela sia i pazienti danneggiati, garantendo loro il ristoro dei danni entro i limiti del massimale assicurativo (con possibilità di azione diretta contro l’assicuratore, ex art. 12 co. 1), sia i medici assicurati, che hanno diritto di vedersi manlevati dalle pretese risarcitorie; per tale motivo, la Corte afferma la necessità di un corrispondente allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di chiamata riconosciuti in sede civile. 

La Corte ha così applicato gli stessi principi già affermati nelle sentenze n. 112 del 1998 (in materia di assicurazione r.c.a.) e n. 159 del 2022 (in materia di assicurazione venatoria), secondo cui l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo rimarrebbe compromessa se dipendesse dalla scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese.

La Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, anche con riferimento ai medici liberi professionisti (art. 10, comma 2, legge n. 24/2017), per evitare ingiustificate disparità di trattamento e disarmonie nel sistema.

 

SCARICA IL PDF