La CGUE afferma il principio del primato del diritto dell’Unione anche rispetto alle decisioni della Corte costituzionale – 4 ottobre 2024
04 Ottobre 2024
Sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre 2024 nella causa C – 792/22 (Energotehnica)
La Corte di Giustizia afferma che il diritto dell’Unione – segnatamente la direttiva 89/391/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, letta in relazione al principio di effettività ed all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – consente ai giudici nazionali di disattendere le norme, come interpretate dalla Corte costituzionale della Stato, qualora tale interpretazione risulti in contrasto con il diritto dell’Unione.
La decisione della CGUE risponde alla seguente questione pregiudiziale: «Se il principio della protezione dei lavoratori e il principio della responsabilità del datore di lavoro, sanciti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [89/391], trasposta nell’ordinamento nazionale dalla [legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta], ostino a una normativa come quella applicabile nel procedimento principale, [come interpretata] da una decisione del giudice costituzionale nazionale, in forza della quale un giudice amministrativo può, su istanza del datore di lavoro e in contraddittorio unicamente con l’autorità amministrativa statale, decidere in via definitiva che un evento non può essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi della direttiva, e può in tal modo impedire al giudice penale – adito sia dal pubblico ministero con un’azione penale contro il lavoratore responsabile, sia dalla parte civile con un’azione civile contro il medesimo datore di lavoro quale parte civilmente responsabile nel processo penale e contro il suo dipendente preposto – di pronunciare una decisione diversa per quanto riguarda la qualificazione del medesimo evento come infortunio sul lavoro, [qualificazione] che integra un elemento costitutivo dei reati oggetto del procedimento penale (in assenza del quale non è possibile ravvisare né una responsabilità penale né una responsabilità civile accanto a quella penale), tenuto conto dell’autorità di giudicato della sentenza amministrativa definitiva».