La CEDU si pronuncia sulle responsabilità ambientali per la ‘Terra dei fuochi’ – 31 gennaio 2025

31 Gennaio 2025

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, prima sezione, 30 gennaio 2025

 

La CEDU, pronunciando nella causa Cannavacciuolo e altri c. Italia (ricorsi n. 51567/14 e altri), ha dichiarato che vi è stata violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, ai sensi dell’articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze), che l’Italia deve elaborare una strategia globale per affrontare la situazione della Terra dei Fuochi.

Con una articolata motivazione, la Corte ha ritenuto che le autorità italiane non hanno affrontato il problema Terra dei Fuochi con la diligenza giustificata dalla gravità della situazione. Lo Stato italiano non ha fatto tutto ciò che gli era stato richiesto per proteggere la vita dei ricorrenti, non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento illegale dei rifiuti nell’area della Terra dei Fuochi. La Corte ha aggiunto che le autorità italiane sembrano essere state piuttosto lente nell’affrontare le carenze sistematiche che affliggono il sistema di gestione dei rifiuti in Campania

Data l’entità, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico in modo proattivo sui rischi sanitari potenziali o effettivi e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi, mentre alcune delle informazioni erano state coperte per lunghi periodi dal segreto di Stato

La Corte ha stabilito che l’Italia deve: elaborare una strategia globale che riunisca le misure esistenti o previste per affrontare il problema della Terra dei Fuochi; istituire un meccanismo di controllo indipendente, comprendente membri liberi da qualsiasi affiliazione istituzionale con le autorità statali; istituire un’unica piattaforma di informazione pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti riguardanti il problema Terra dei Fuochi. Le misure di cui sopra devono essere attuate entro un termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

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