La Cassazione torna sulla validità degli accordi patrimoniali in vista della crisi matrimoniale – 1 settembre 2025
01 Settembre 2025
Cass., sez. I, 21 luglio 2025, n. 20415
La Cassazione conferma la validità degli accordi conclusi tra coniugi per regolare i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto negozi atipici espressione di autonomia negoziale dei coniugi e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi del’art.1322, secondo comma, co. civ.
I giudici di merito avevano affermato che l’obbligazione restitutoria assunta dal marito – in relazione al ‘contributo al benessere della famiglia’ dato dalla moglie col pagamento del mutuo e dei lavori sull’immobile di proprietà del marito – trova la sua ragion d’essere nel riequilibrio delle risorse economiche concordato dai coniugi dopo la separazione, e non ha nulla a che fare con il dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio. La decisione è confermata dalla Cassazione, alla luce di numerosi precedenti, con la precisazione che: “Solo qualora il patto in vista della rottura familiare riguardi i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interesse della persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbiano assunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sulla condizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli”.