La Cassazione sui rapporti fra regresso e surrogazione – 23 giugno 2026
23 Giugno 2026
Corte di Cassazione, Terza sezione 29 maggio 2026, n. 16835
La Terza sezione, confermando il rigetto dell’azione di regresso (perché prescritta) promossa dal condebitore solvens contro i suoi condebitori solidali, ha enunciato tre principi di diritto nell’interesse della legge su alcuni aspetti controversi del rapporto tra gli istituti del regresso e della surrogazione legale.
Quanto al diritto di regresso, i giudici chiariscono che esso comprende non solo la quota della prestazione interamente eseguita dal condebitore solvens, di spettanza del condebitore liberato per effetto del pagamento, ma anche le spese necessarie o utili sostenute, con gli interessi pagati dal solvens. Ribadiscono, inoltre, che si tratta di un diritto autonomo, che sorge ex novo in capo al solvens per effetto del pagamento, e perciò è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.
Quanto invece all’istituto della surrogazione legale, previsto dall’art. 1203 n. 3 c.c. nei casi di pagamento del debito da parte di chi aveva interesse a soddisfarlo, essendovi tenuto “con altri o per altri”, i giudici precisano che esso di differenzia dal regresso in quanto presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio. Dal punto di vista degli effetti, ribadiscono che il pagamento con surrogazione realizza una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, sicché il solvens subentra nella titolarità del credito originario, con le relative garanzie, e soggiace al relativo termine di prescrizione, salva la possibilità di godere degli effetti degli atti interruttivi compiuti dal creditore, effetti che si estendono ai condebitori.
Quanto infine ai rapporti tra i due istituti, i giudici chiariscono che la surrogazione legale opera “in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso”, ma soltanto con riferimento alle obbligazioni solidali passive c.d. asimmetriche, contratte nell’intesse esclusivo di taluno dei debitori. Con riferimento, invece, alle obbligazioni solidali a interesse comune, la surrogazione non opera, sicché il condebitore solvens potrà invocare solo l’azione di regresso, entro il relativo termine di prescrizione, il cui decorso non risente dell’interruzione della prescrizione del diverso diritto originariamente fatto valere dal creditore.