La cassazione ribadisce l’orientamento dominante circa le condizioni di validità delle clausole anatocistiche – 22 novembre 2024

22 Novembre 2024

In tema di clausole sulla capitalizzazione degli interessi, contenute in contratti anteriori alla delibera CICR del 2000, la Cassazione ribadisce la necessità di una nuova pattuizione

La Corte di cassazione, con la sentenza 4 novembre 2024, n. 28215, conferma il principio enunciato nella sentenza 19 maggio 2020, n. 9140 – e costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva – circa l’adeguamento delle clausole anatocistiche nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ribadendo che la capitalizzazione degli interessi non può essere legittimata attraverso una comunicazione unilaterale, mentre per adeguarsi al nuovo regime, è necessaria una nuova pattuizione contrattuale che preveda esplicitamente una clausola anatocistica conforme alla normativa vigente, escludendo dunque la possibilità di un adeguamento unilaterale.

La pronuncia ha rilevo perché vale a smentire le due recenti pronunce del 26 febbraio 2024 n. 5054 e n. 5064 che avevano invece ammesso l’adeguamento unilaterale tramite semplice pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista

 

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