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Il vaglio della Consulta sulla legge della regione Sardegna in materia di suicidio medicalmente assistito – 5 agosto 2026

05 Agosto 2026

Corte costituzionale 24 luglio 2026, n. 148

La Presidenza del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’intera legge reg. Sardegna n. 26/2025, intitolata «Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019».»,

Analogamente a quanto già statuito nella pronuncia n. 204/2025, con la quale era stata scrutinata la legittimità costituzionale della legge reg. Toscana n. 16 del 2025 (segnalata in ‘dalle Corti’ il 9 gennaio 2026), la Corte esclude, anzitutto, l’illegittimità della intera legge.

In primo luogo, non ravvisa violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale e in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l), cost.). Rispettivamente, infatti, si rileva: la legge regionale non risulta modificare l’area di non punibilità delle condotte sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 580 c.p., la quale resta quella già determinata dalla sentenza n. 242/2019; e lungi dal muoversi in una «situazione di “vuoto normativo”», essa «“mira a disciplinare nel dettaglio le modalità per l’attuazione di garanzie e procedure, i cui tratti essenziali – uniformi in tutto il territorio nazionale – già si rinvengono nell’ordinamento vigente alla luce delle sentenze della Corte n. 242/2019 e n. 135/2024”». Considerazioni analoghe conducono la Corte a rigettare altresì le censure relative alla violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), cost. Quanto, poi, alla violazione dell’art. 117, comma 3, cost., lamentata in luce della mancata previsione, da parte della legislazione statale, di principi fondamentali in materia di tutela della salute ovvero di igiene e sanità pubblica, la Corte, ricordando che «la legge regionale si limita a disciplinare l’attività delle aziende sanitarie locali», ribadisce quanto già affermato nella precedente sentenza citata: l’esercizio della competenza concorrente in tale ambito non può di per sé ritenersi precluso al legislatore regionale dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio, giacché i principi fondamentali della materia ben possono essere comunque tratti dal complesso delle leggi statali già in vigore (richiamandosi, in particolare, gli artt. 1 e 2 della l. n. 219/2017; la l. n. 28/2010; l’art. 14, comma 3, lett. q), l. n. 833/1978).

Sono invece accolte alcune delle questioni sollevate rispetto a talune specifiche disposizioni della legge regionale.

Anzitutto, è ritenuta fondata, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), cost., la denuncia di incostituzionalità mossa nei confronti dell’art. 2, comma 1, della legge regionale, che ammette alle prestazioni e ai trattamenti ivi previsti «le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale». Premesso che il richiamo alla “giurisprudenza costituzionale” è «certamente riferito alla sentenza n. 242 del 2019, […]  e risulta idoneo ad attrarre anche le pronunce a quella successive, nelle quali sono state fornite precisazioni dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito», la Corte rileva che, come pure spiegato in occasione del vaglio della legge reg. Toscana, quelle medesime pronunce «“definendo l’ambito applicativo della causa di non punibilità dell’aiuto al suicidio ed enunciandone i requisiti di accesso, hanno innovato l’ordinamento civile e penale”, per cui il richiamo, da parte delle leggi regionali, alle proprie sentenze “realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen.”». La legge regionale, in altri termini, «non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, […] “impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati da questa Corte», e cristallizzandoli nelle proprie disposizioni. Per gli stessi motivi è dichiarata altresì l’illegittimità delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2; all’art. 3, comma 1; all’art. 4, commi 2 e 6, tutte nella parte in cui rinviano appunto «ai requisiti di cui all’art. 2, comma 1», anziché statuire «per l’accesso al suicidio medicalmente assistito».

Ancora in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), cost., nonché dell’art. 117, comma 3, cost., vengono poi dichiarate le disposizioni di cui all’art. 4, commi 1, 7, 8 e 9 nella parte in cui prevedono stringenti termini per lo svolgimento del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio assistito e delle singole fasi di questo. Più in particolare, in riferimento al primo parametro costituzionale, la censura coglie nel segno poiché, si rileva, «tali sequenze di termini coinvolgono scelte che “necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale”». Quanto invece al parametro di cui al 117, comma 3, cost., il vulnus è dato dal fatto che tali «stringenti previsioni “trascurano che l’accompagnamento delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito richiede necessariamente un accertamento medico accurato della sussistenza dei relativi requisiti, sia sotto il profilo della condizione sanitaria dell’interessato, sia sotto quello della formazione della volontà in modo libero e autonomo”», il che potrebbe imporre tempi di verifica non compatibili con quelli previsti dalle disposizioni censurate.

In terzo luogo è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 12, ai sensi del quale «La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento […]»: la norma contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, interpretati alla luce della giurisprudenza costituzionale, in quanto «del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito», nel quale «non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente) […]».

Violano, infine, l’art. 117, comma 3, cost., altresì le disposizioni ex art. 5 (e il connesso art. 4, comma 10) della legge regionale, ai sensi delle quali le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato, precisando che l’assistenza è fornita dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro: la Regione, segnala la Consulta, «non si è qui limitata a fissare una disciplina di dettaglio, ma “si è in realtà appropriata dei principi fondamentali, determinando un vulnus alla riserva alla legislazione statale della loro determinazione”».

 

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