Il Tribunale di Venezia rinvia alle S.U. sull’ammissibilità e i limiti della rinunzia abdicativa della proprietà immobiliare – 23 aprile 2024

28 Aprile 2024

Il MEF e l’Agenzia del Demanio agivano per l’accertamento della nullità dell’atto di rinuncia abdicativa compiuto i proprietari di un terreno soggetto a fenomeni franosi, divenuto perciò di proprietà pubblica, con conseguenti costi e responsabilità per lo Stato e la collettività, in contrasto con la funzione sociale della proprietà, i doveri di solidarietà economica e sociale, e il limite del rispetto della sicurezza dei consociati imposti dagli artt. 2, 41 e 42 Cost.; deducevano l’inammissibilità del negozio di rinuncia abdicativa, non disciplinato in via generale né implicitamente riconosciuto dall’art. 827 c.c.; in subordine, invocavano la nullità del negozio, compiuto al solo fine di liberarsi di un peso economico a danno dello Stato, per illiceità della causa e/o dei motivi, nonché l’abuso del diritto, esercitato al solo fine di traslare sulla collettività gli oneri connessi alla titolarità del bene e la responsabilità per eventuali danni. I convenuti invocavano le tesi favorevoli all’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto (disponibile) di proprietà, evidenziavano la natura non dannosa del bene nel caso di specie, della cui proprietà avrebbero rinunciato solo in ragione della difficile commerciabilità.

Il Tribunale rinvia alle S.U. per la risoluzione della questione di diritto sulla compatibilità con l’ordinamento – quindi l’ammissibilità, e il perimetro dell’eventuale sindacato giudiziale – del negozio di rinuncia abdicativa.

 

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