È costituzionalmente legittimo il termine, non derogabile, di sei anni di “ragionevole durata” delle procedure concorsuali? – 16 dicembre 2024

16 Dicembre 2024

Corte Appello Venezia, ord. 18 settembre 2024, n. 218

 

Con ordinanza del 18 settembre 2024, la Corte di Appello di Venezia rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 2, comma 2-bis, l. 89/2001, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede che, valutata la complessità del processo presupposto, il giudice possa ritenere non irragionevole la durata di tale processo quand’anche abbia superato il termine indicato dalla norma.

La Corte ritiene che la norma appaia irragionevole laddove non consente di prendere in considerazione i ritardi causati da impedimenti oggettivi, non ascrivibili agli organi della procedura. Ulteriori profili di intrinseca irragionevolezza emergerebbero dall’omessa considerazione da parte del legislatore del fatto che la procedura concorsuale può richiedere che il curatore promuova cause civili. Inoltre, la necessità di non incorrere in responsabilità nei confronti dello Stato sollecita il curatore a  rinunziare ad azioni recuperatorie e risarcitorie. Infine, ad avviso della Corte, appare irragionevole la consolidata interpretazione del comma 2-bis, la quale si fonda su un automatismo che esclude la possibilità di applicare il comma 2, ossia di valutare natura e complessità del processo presupposto. Peraltro, è ravvisabile un contrasto con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla CEDU, la quale ha sempre ribadito che la ragionevolezza della durata del procedimento dev’essere valutata alla luce delle circostanze del caso concreto, avendo riguardo alla sua complessità, alla condotta delle parti e a quella della competente autorità procedente.

 

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