È costituzionalmente legittima l’astratta ed inderogabile esclusione della possibilità di sostituire il cognome dell’adottante al cognome di origine del minore? – 30 aprile 2025
30 Aprile 2025
Tribunale per i minorenni Bari, ord. 17 gennaio 2025, n. 69
Il Tribunale per i minorenni di Bari rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 55 legge n. 184/1983, in relazione all’art. 299 c.c., per violazione degli artt. 2, 3 e 117, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui non permette, nella sentenza di adozione in casi particolari, di derogare alla previsione che impone di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato minorenne, consentendone anche la sostituzione, così escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore alla tutela dell’identità personale e della sua vita privata e familiare.
L’ordinanza osserva che l’attuale formulazione dell’art. 299 c.c. esclude aprioristicamente, per l’adozione in casi particolari, la possibilità di sostituire il cognome dell’adottante a quello dell’adottato minorenne, nonostante la volontà in tal senso espressa dal minore, dall’adottante e dall’altro genitore, ed il prolungato disinteresse del padre biologico dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Ritiene irragionevole la previsione legale, anzitutto, per il mancato riconoscimento del diritto del minore al cognome più opportuno per la formazione della sua personalità nella famiglia adottiva, nonché per l’impedimento al pieno sviluppo della personalità del minore con l’uso di un cognome che identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva. Ulteriori profili di irragionevolezza vengono ravvisati nel diverso trattamento rispetto al minore che sia riconosciuto in via successiva dal padre e rispetto al quale il giudice può sostituire o anteporre il cognome paterno, ovvero rispetto all’adozione di maggiorenni, con la paradossale conseguenza di attribuire un trattamento deteriore nei confronti del minore, in violazione del principio del superiore interesse dello stesso. Rileva inoltre un contrasto con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla CEDU.