Danno da prodotti difettosi: responsabilità anche del fornitore che appone un marchio coincidente con quello del produttore – 7 gennaio 2025

07 Gennaio 2025

Corte di giustizia, 19 dicembre 2024, C-157/23, Ford Italia.

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di produttore rilevante ai sensi della disciplina della responsabilità da prodotto difettoso, con riferimento all’operatore che “appone il proprio nome” sul prodotto.

Esclusa la necessità della partecipazione al processo di fabbricazione, la Corte considera produttore anche chi acquista i prodotti dal fabbricante per distribuirli in un altro Stato, se si presenta come tale avendovi apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Non occorre che quest’ultimo sia apposto materialmente dal “produttore” così individuato. Basta che il fornitore sfrutti la coincidenza tra la menzione e la propria denominazione sociale per presentarsi come responsabile della qualità del prodotto, e suscitare una fiducia paragonabile al caso in cui il prodotto fosse venduto dal produttore.

Pertanto, il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore», ai sensi dell’art. 3 par. 1 dir. 85/374/CEE, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un suo elemento distintivo e, dall’altro, con il nome del produttore.

Il consumatore deve avere la libertà di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, poiché la loro responsabilità è solidale.

 

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