Corte Costituzionale: la madre intenzionale in coppia omogenitoriale ha diritto al congedo di paternità obbligatorio – 25 luglio 2025
25 Luglio 2025
Corte costituzionale 21 luglio 2025, n. 115
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), per contrarietà all’art. 3 Cost., laddove non riconosce il diritto di fruire del congedo di paternità anche alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia composta da due donne, risultanti genitori nei registri dello stato civile.
L’art. 27-bis consente al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per dieci giorni, ricevendo un’indennità corrispondente all’intero della retribuzione, in un periodo che va dai due mesi precedenti la data del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il fine è assicurare una più equa ripartizione dei compiti genitoriali e garantire l’instaurazione di un precoce legame tra padre e figlio. La Corte ha ritenuto che l’esclusione della madre intenzionale all’interno di una coppia di donne dal beneficio del congedo obbligatorio determini un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla situazione del padre lavoratore in coppie composte da genitori di genere diverso, contraria all’art. 3 Cost.
Viene in rilievo, infatti, in entrambe le tipologie di coppie, l’assunzione di responsabilità, l’esigenza di dedicare un adeguato tempo al minore, anche attraverso la rimodulazione di quello destinato al lavoro, la “necessità di promuovere una relazione stabile con il figlio appena nato”.
Come noto, il riconoscimento giuridico dello status di genitore per i componenti di una coppia dello stesso sesso avviene tramite l’iscrizione nei registri di stato civile: ciò include la trascrizione di atti di nascita formati all’estero con l’indicazione di due madri, provvedimenti stranieri di adozione piena da parte di due donne, o adozione in casi particolari per la madre intenzionale ex art. 44, co. 1, lett. d), l. n. 184/1983. In tutti questi casi, la madre intenzionale si assume la responsabilità genitoriale, condividendo l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato. Il vincolo genitoriale, pertanto, origina dall’assunzione di responsabilità rispetto all’iniziativa procreativa, in coerenza con l’essenza del rapporto genitori-figli. In capo alla coppia che “ha condiviso il progetto di genitorialità”, così, si instaurano quei doveri funzionali ad assicurare il preminente interesse del minore (come anche ricordato nella recente sentenza n. 68 del 2025).
La Corte ha quindi sottolineato che, in un sistema che distingue i ruoli di madre e padre, è possibile identificare anche nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna, distinguendo tra la madre biologica (chi ha partorito) e la madre intenzionale (chi ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del bambino). ’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore e di provvedere al benessere del bambino, in capo ad entrambi i genitori, si ha anche nella coppia omogenitoriale composta da due donne; di conseguenza, è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre, anche alla madre intenzionale.