Le S.U. si pronunciano sul mutuo con ammortamento alla francese – 25 maggio 2024
03 Giugno 2024
Le Sezioni Unite si pronunciano sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Salerno sul mutuo con ammortamento alla francese. Tale metodo di ammortamento prevede la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo.
Secondo la Corte, la mancata indicazione di tale modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza, potendo le parti stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un’unica soluzione alla fine del rapporto, o contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).
Inoltre, non vi è anatocismo, in quanto l’obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull’intero capitale erogato, nonostante quest’ultimo non sia ancora integralmente esigibile, e non si prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi (sicché l’ammortamento alla francese non incide né sul TAN né sul TAEG, che devono essere esplicitati nel contratto).
Questo il principio di diritto enunciato: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.