Ancora sul riparto di giurisdizione in tema di risarcimento per lesione dell’affidamento – 13 ottobre 2025
13 Ottobre 2025
Cass., SS.UU., 25 settembre 2025, n. 26080
La decisione, in sede di regolamento di giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento del danno da incolpevole affidamento nella validità di un permesso di costruire poi annullato, reca una precisa ricapitolazione degli argomenti giurisprudenziali e normativi sul riparto di giurisdizione in materia di risarcimento del danno dovuto dalla P.A.
In particolare, ribadita la distinzione fra il danno da lesione di interessi legittimi, che nasce dalla violazione, da parte della P.A., delle norme pubblicistiche sull’azione amministrativa, e il danno da lesione dell’affidamento, che scaturisce dalla violazione delle norme privatistiche di correttezza e buona fede, applicabili anche nei rapporti tra P.A. e privati, come ora espressamente dispone l’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990, la sentenza afferma che «La postulata coesistenza, nell’ambito di uno stesso procedimento e in capo al medesimo soggetto, di una duplice posizione di interesse legittimo e di diritto soggettivo, anziché costituire un’anomalia teorica, contraria ai principi (come sostiene Consiglio di Stato, n. 9467/2024), è connaturale alla stessa previsione di ipotesi di giurisdizione esclusiva. Poiché il limite di detta giurisdizione risiede nel fatto che la P.A. abbia agito come autorità si conferma che l’esercizio di un potere amministrativo non esclude, ma si confronta anche con situazioni attive aventi il rango di diritti soggettivi (Corte cost., n. 204/2004), che è poi quanto si desume dall’art. 7, comma primo, c.p.a.», ed ancora che « Il fatto che l’amministrazione agisca, nei singoli casi, come autorità ed eserciti un potere non comporta una doverosa sussunzione di ogni situazione soggettiva attiva del privato nella categoria dell’interesse legittimo. È nelle sole materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall’articolo 133 c.p.a., che il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi (art. 7, comma quinto, c.p.a.); nella giurisdizione di legittimità resta invece inderogabile il criterio generale di riparto basato sulla natura della situazione sostanziale lesa dall’esercizio o dal mancato esercizio del potere, la cui qualificazione – nei singoli casi – costituisce un prius ai fini della esatta perimetrazione degli ambiti di giurisdizione».
Da qui la conclusione che «in continuità con i principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 191/2006), occorre ribadire che il risarcimento del danno non costituisce una materia a sé suscettibile di formare oggetto di giurisdizione amministrativa a prescindere dalla natura della situazione soggettiva incisa dal provvedimento amministrativo. All’infuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, la tutela risarcitoria, dato il suo carattere rimediale e servente, è affidata al giudice della situazione soggettiva lesa, come prescrive l’art. 7, comma quarto, del codice del processo amministrativo che attribuisce alla giurisdizione generale di legittimità le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno “per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”, pure se introdotte in via autonoma. Deve concludersi, quindi, che, all’infuori delle materie di giurisdizione esclusiva elencate dall’art. 133 c.p.a., in caso di violazione dell’affidamento incolpevole la giurisdizione sulle azioni risarcitorie appartiene al giudice ordinario».