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Alle Sezioni Unite la questione della nullità delle clausole A.B.I. non rientranti nel perimetro applicativo del provvedimento della Banca d’Italia (ord. 11 novembre 2025) – 17 novembre 2025

15 Dicembre 2025

In accoglimento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Siracusa, la Prima Presidente rimette alle Sezioni Unite tre questioni inerenti alla fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005. La prima questione è se il contratto di fideiussione possa reputarsi nullo, in quanto legato da nesso funzionale all’intesa restrittiva della concorrenza, anche quando stipulato al di fuori del periodo tra il 2002 ed il 2005. La seconda questione è se la fideiussione possa reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione o comunque non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; e, in entrambi i casi, se debba essere provato il nesso causale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva. La terza questione è se, una volta accertate le nullità, la pattuizione che contempla la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta possa attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

Ad avviso della Corte, sulle tre questioni sussistono dei contrasti interpretativi. In ordine al primo quesito, secondo alcune pronunce, la nullità della fideiussione successiva al 2005 presupporrebbe specifiche prove in ordine all’intesa anticoncorrenziale, mentre secondo altre tali clausole sarebbero nulle per la mera riproduzione dello schema A.B.I. In ordine al secondo quesito, si dibatte sul presupposto delle fideiussioni omnibus, in quanto non mancano pronunce che ritengono che le Sezioni Unite n. 41994/2021 si riferissero ai contratti di fideiussione “a valle” di intese parzialmente nulle. Infine, in ordine al terzo quesito, secondo alcune pronunce per evitare l’estinzione dell’obbligazione sarebbe sufficiente la mera istanza stragiudiziale, mentre secondo sarebbe necessaria un’azione giudiziale.

Si tratta di questioni di difficile interpretazione, suscettibili di porsi in numerosi giudizi, e sulle quali i diversi orientamenti della giurisprudenza di merito richiedono un intervento nomofilattico chiarificatore.

 

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