Adozione in Germania del figlio del partner: la Corte di Appello di Bari esclude la maternità surrogata e ne ordina la trascrizione – 1 luglio 2026
01 Luglio 2026
Corte di Appello Bari, Sez. I, 21 gennaio 2026, n. 73
La Corte di Appello di Bari ha accolto, ex art. 67 l. n. 218/1995, il ricorso con cui due uomini, uniti civilmente in Germania, chiedevano la trascrizione del decreto con cui il Tribunale di Berlino aveva pronunciato l’adozione del figlio biologico di uno di essi da parte dell’altro, opposta dal Comune italiano di residenza.
In via pregiudiziale, richiamando Cass. 32527/2023, i giudici hanno affermato la propria competenza funzionale in unico grado, trattandosi di riconoscimento di status filiationis secondo il paradigma degli artt. 64 ss. l. n. 218/1995 e non di adozione internazionale né di rettifica di atti formati in Italia.
Nel merito, il Comune aveva eccepito il sospetto di un ricorso alla maternità surrogata, vietata in Italia anche se lecita all’estero (Cass. SS.UU. 38162/2022), stante la distanza temporale fra l’inizio della convivenza della coppia e il concepimento. La Corte ha escluso tale ipotesi sulla base di plurimi indizi: l’identità nota della madre biologica, amica di lunga data della coppia; la persistenza dei rapporti fra le due famiglie dopo la nascita; le verifiche dei Servizi sociali tedeschi sull’assenza di un patto gestazionale; la severa repressione penale, in Germania, di simili accordi.
Esclusa quindi la violazione dell’ordine pubblico internazionale, la Corte ha dichiarato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del decreto tedesco, ordinandone la trascrizione nel registro degli atti di nascita.