A quali condizioni il creditore del legittimario pretermesso può esercitare in via surrogatoria l’azione di riduzione? – 17 gennaio 2024
17 Gennaio 2025
Cass. seconda sezione, ord. 2 gennaio 2025, n. 23
Con l’ordinanza interlocutoria n. 23/2025, la Seconda Sezione Civile ha rimesso alla Prima Presidente la valutazione sull’opportunità di sottoporre alle Sezioni Unite alcune questioni in materia di azione surrogatoria.
Una prima concerne nozione di “trascuratezza” che la norma dell’art. 2900 c.c. annovera tra i presupposti per l’esercizio dell’azione. In particolare, si chiede di chiarire se tale trascuratezza debba necessariamente coincidere con un’inerzia totale del legittimario ovvero se basti ad integrarla anche solo un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto.
Una seconda, in termini generali, riguarda l’esperibilità in via surrogatoria dell’azione di riduzione da parte del creditore di un legittimario totalmente pretermesso anche quando questi abbia rinunciato all’azione.