Azione di arricchimento dell’ex coniuge che ha eseguito attribuzioni patrimoniali sproporzionate durante il matrimonio – 4 maggio
04 Maggio 2026
Corte di Cassazione, Terza sezione 8 aprile 2026, n. 8793
La terza sezione della Corte di Cassazione, confermando la decisione di merito di condanna del marito a restituire l’arricchimento ingiustificato conseguito a danno dell’ex moglie – la quale aveva versato un’ingente somma di denaro per l’acquisto di un immobile, intestato esclusivamente al marito – ha enunciato il seguente principio di diritto:
«in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa.
Ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge».