Derogabilità del foro del consumatore: le Sezioni Unite rimettono la questione alla CGUE – 17 febbraio 2026
17 Febbraio 2026
Corte di cassazione, Sezioni unite, ord. interlocutoria 5 gennaio 2026, n. 261
Le Sezioni Unite hanno sottoposto alla CGUE una questione pregiudiziale sulla derogabilità del foro speciale previsto per il consumatore.
Il giudizio è stato promosso dinanzi al Tribunale di Venezia da una famiglia residente in Irlanda, che aveva acquistato un pacchetto vacanze per una crociera, con imbarco e sbarco nel porto di Venezia, organizzata da una società con sede a Londra. Gli attori avevano convenuto in giudizio la società per i danni subiti nel corso della crociera da uno dei figli minori, scegliendo il foro del luogo di esecuzione della prestazione. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Venezia avevano declinato la giurisdizione italiana, ritenendo competenti i giudici del domicilio del consumatore (Irlanda) o del professionista (Inghilterra).
Investite del ricorso, le Sezioni Unite – riconosciuta la qualità di consumatori in capo ai ricorrenti, essendo il contratto di viaggio finalizzato esclusivamente a scopi ricreativi familiari – individuano le disposizioni di diritto immediatamente rilevanti nel Reg. UE n. 1215/2012 e sottopongono alla CGUE il seguente quesito: “se il consumatore – al quale l’art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l’altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore – possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012)”.