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Rimessa alla Corte costituzionale la questione del divieto di adozione di maggiorenne da parte dei due partners di un’unione civile – 19 gennaio 2026

19 Gennaio 2026

 

Tribunale di Milano, sez. I, Ordinanza n. 255 del 18 novembre 2025

 

Il Tribunale di Milano ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76 e dell’art. 294, comma 2 del codice civile, nella parte in cui non estende ai partners dell’unione civile la possibilità di derogare al generale divieto di adozione da parte di più persone, così come previsto per i coniugi, per contrasto con gli articoli 2, 3, 10 e 117 Cost., in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La violazione dell’art. 3 Cost. discende dal fatto che l’unione civile, al pari del matrimonio, determina la creazione di un unico status personale e dunque sarebbe irragionevole differenziare le due situazioni sotto il profilo qui in rilievo, anche in considerazione del fatto che la ratio dell’ adozione – come stabilito in altri importanti precedenti anche del giudice delle leggi – non è solo quella di permettere all’adottante di crearsi una discendenza, ma anche quella di tutelare i rapporti affettivi consolidatisi tra soggetti maggiorenni; mentre la ratio essenziale del divieto di cui all’art. 294, comma 2, codice civile, appare essere quella di evitare il sovrapporsi di plurimi stati personali.

La violazione dell’art. 2 Cost. discende dal fatto che la normativa in discussione appare lesiva innanzitutto del diritto all’autodeterminazione di ogni individuo, sia come singolo sia come membro di una formazione sociale, qual è l’unione civile, in quanto impedisce agli adottanti e all’adottanda di formalizzare il legame affettivo esistente; nonché del diritto all’identità personale delle parti, della quale –alla luce della sentenza n. 5 del 2024 della Corte costituzionale- anche le relazioni sociali, affettive e la storia personale tra adottante e adottando sono componenti essenziali che meritano riconoscimento, così come il vincolo consolidato nel tempo tra gli stessi e il conseguente inserimento dell’adottanda nel nucleo familiare degli adottanti.

La violazione dell’art. 8 CEDU, infine, discende dal fatto che la nozione di vita privata e familiare, richiamata da tale norma è ampia e comprende ogni espressione della personalità e della dignità della persona, le relazioni giuridicamente istituzionalizzate, le relazioni fondate sul dato biologico, così come quelle che costituiscono «famiglia» in senso sociale, qualora ricorra il presupposto dell’effettiva esistenza di stretti e comprovati legami affettivi.

 

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