Adozioni in casi particolari: la Corte costituzionale apre alla possibilità che l’adottando assuma il solo cognome dell’adottante – 13 gennaio 2026
13 Gennaio 2026
Corte costituzionale 31 dicembre 2025, n. 210
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 l. 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all’art. 299, primo comma, c.c. nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore.
L’incidente di costituzionalità era stato sollevato dal Tribunale per i minorenni di Bari, investito di un procedimento di adozione ex art. 44, lett. b), l. n. 184/1983, nell’ambito del quale l’adottante e la di lui coniuge chiedevano che il minore adottando assumesse il solo cognome del primo, e non anche, come imporrebbe la lettera dell’art. 299 c.c. richiamato dall’art. 55 l. n. 184/1983, quello del genitore biologico (nel caso di specie, decaduto dalla responsabilità genitoriale).
La Consulta dichiara fondata la questione in riferimento all’art. 2 cost. per lesione dell’identità del minore (assorbendo le ulteriori censure mosse in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU). Tre sono le centrali considerazioni sulle quali trova perno la motivazione.
In primo luogo, si afferma l’inadeguatezza della regola di cui all’art. 299 c.c., che stabilisce un «vincolo assoluto» all’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottando, alla luce della complessa varietà di fattispecie previste dall’art. 44 l. n. 184/1983, le quali possono coinvolgere situazioni tra loro molto differenti: per cui ove il giudice sia sollecitato in tal senso, egli deve poter verificare se il cognome originario del minore rispecchi in effetti la sua identità o se realizzi, invece, il suo preminente interesse la sostituzione di tale cognome con quello dell’adottante.
In secondo luogo, si rileva che fra le variabili di cui il giudice deve tenere conto per accertare l’interesse del minore vi è anche quella dell’età dell’adottando: quanto più il bambino è in tenera età, tanto più il processo di formazione della sua identità personale intorno all’originario cognome risulta tenue e, dunque, può far ritenere preminente l’esigenza di attribuire esclusivo rilievo alla nuova identità che sorge con il vincolo adottivo.
Infine, viene sancita la possibilità della sostituzione del cognome dell’adottando con quello dell’adottante nell’ambito della procedura di adozione in casi particolari in luce delle maggiori tutele che questa offre rispetto alla procedura amministrativa di cui all’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000: vero, infatti, che già quest’ultima può essere attivata ai fini della sostituzione del cognome, deve ritenersi preferibile la possibilità di tale sostituzione nell’ambito della procedura di adozione poiché essa consente di vagliare i vari interessi implicati nella pienezza del contraddittorio e dinanzi a un’autorità giudiziaria specializzata nel garantire il preminente interesse del minore.