Il vaglio della Consulta sulla legge della regione Toscana in materia di suicidio medicalmente assistito – 9 gennaio 2026
09 Gennaio 2026
Corte costituzionale 29 dicembre 2025, n. 204
La Presidenza del Consiglio dei ministri impugna l’intera l. reg. Toscana n. 16/2025, intitolata «Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024», e una serie di sue disposizioni specifiche, assumendone il contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l) e m), cost. e con l’art. 117, comma 3, cost., quest’ultimo con riferimento alla materia della tutela della salute.
La Corte esclude, anzitutto, l’illegittimità della intera legge. In primo luogo, rispetto alla lamentata violazione dell’art. 117, comma 3, cost., rileva che l’intenzione del legislatore regionale è quella di dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del Servizio sanitario regionale alle persone che, trovandosi nelle condizioni stabilite dalla Corte stessa nella sentenza n. 242 del 2019, così come precisate nella sentenza n. 135 del 2024, chiedano di essere aiutate a morire. Né – si aggiunge – potrebbe obiettarsi che l’esercizio di tale competenza debba ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura di assistenza al suicidio; ciò in quanto i principi fondamentali della materia ben possono essere tratti dal complesso delle leggi statali già in vigore (richiamando, in particolare, gli artt. 1 e 2 della l. n. 219/2017; la l. n. 28/2010; l’art. 14, comma 3, lett. q), l. n. 833/1978). In secondo luogo, è argomentata l’infondatezza della censura che assume leso l’art. 117, comma 2, lett. l), cost.: se, rispetto alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale, l’area di non punibilità delle condotte sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 580 c.p. resta, infatti, quella già determinata dalla sentenza n. 242/2019, anche circa la materia di ordinamento civile si afferma che la legge impugnata, lungi dal riconoscere un diritto che in altre regioni non è riconosciuto, mira a disciplinare nel dettaglio le modalità per l’attuazione di garanzie e procedure, i cui tratti essenziali – uniformi in tutto il territorio nazionale – già si rinvengono nell’ordinamento vigente alla luce delle sentenze della Corte n. 242/2019 e n. 135/2024. Considerazioni analoghe sono, infine, svolte circa la censura di violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), cost.
Sono invece accolte alcune delle questioni sollevate rispetto a talune specifiche disposizioni della legge regionale.
Anzitutto, è ritenuta fondata la denuncia di incostituzionalità mossa all’art. 2 della legge regionale, che individua, fino all’entrata in vigore della disciplina statale, i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024. Tale disposizione, rileva la Corte, realizza una (illegittima) «novazione dei principi ordinamentali» contenuti nelle sentenze richiamate, producendo l’effetto di «irrigidire» nella legislazione regionale i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e quindi i contorni dell’esimente all’art. 580 c.p. La «novazione delle fonti», integrata dall’«impossessamento» da parte della legge regionale dei principi ordinamentali individuati dalla Consulta nelle citate pronunce, non è consentita al legislatore regionale, risolvendosi in una violazione delle competenze statali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), cost.
Lesivo dell’art. 117, comma 2, lett. l), cost. è dichiarato altresì l’art. 4 della legge regionale, limitatamente alla parte in cui prevede che l’istanza per l’accertamento dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito possa essere presentata da un «delegato» della persona interessata: si tratta di una previsione che deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla l. n. 219/2017 nel quale la procedura in parola è stata collocata dalla giurisprudenza della Corte, e il cui art. 1, comma 4, presuppone inequivocabilmente che la volontà di interrompere le cure (ovvero, in seguito alla sentenza n. 242/2019, di accedere al suicidio assistito) sia espressa personalmente.
Ancora in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), cost., nonché dell’art. 117, comma 3, cost., vengono poi dichiarate le disposizioni di cui all’art. 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5 e all’art. 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6, che prevedono degli stringenti termini rispettivamente per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio assistito e per l’approvazione o definizione delle sue modalità di attuazione. La determinazione dei termini di tale procedimento, si afferma, date le delicatissime valutazioni che esso implica, è questione che investe necessariamente i principi fondamentali della materia. Si tratta, dunque, di scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Peraltro, si aggiunge, le medesime disposizioni trascurano che l’accompagnamento delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito richiede un accertamento medico accurato della sussistenza dei relativi requisiti, sia sotto il profilo della condizione sanitaria dell’interessato, sia sotto quello della formazione della volontà in modo libero e autonomo, il che potrebbe richiedere tempi di verifica non compatibili con quegli stringenti termini previsti dalle disposizioni censurate.
Sono infine colpite da incostituzionalità le disposizioni di cui all’art. 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3.
La prima disposizione in tanto in quanto impegna le unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato: stabilendo l’obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali, la norma, secondo la Corte, lungi dall’operare un semplice adeguamento della disciplina regionale a preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legge statale, realizza una illegittima determinazione degli stessi da parte della legislazione regionale, violando così l’art. 117, comma 3, cost.
L’art. 7, comma 2, primo periodo, a tenore del quale «[l]e prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza», è invece trovato in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. m), cost.: la disposizione, infatti, utilizza un concetto relazionale – quello di livello di assistenza sanitaria superiore ai LEA – senza che il legislatore statale abbia ancora operato la determinazione del livello essenziale; qualificare come “livello superiore” una determinata prestazione, equivarrebbe, dunque, a interferire sulla definizione stessa di livello essenziale riservata al legislatore statale.
È infine dichiarato in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute (e quindi illegittimo per violazione dell’art. 117, comma 3, cost.) l’art. 7, comma 3, a tenore del quale «[l]a persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento». Tale disposizione si palesa, infatti, del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, la cui logica esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il farmaco, eventualmente avvalendosi di strumenti tecnici predisposti allo scopo laddove egli non sia in grado di muovere gli arti o di deglutire: in caso di suicidio medicalmente assistito non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o annullato, ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte.