Adozione di maggiorenni: il dissenso dei figli maggiorenni dell’adottante è superabile dal giudice? – 22 dicembre 2025
22 Dicembre 2025
Trib. Imperia, ord. 9 gennaio 2025, n. 232
Sulla G.U. del 10 dicembre 2025 è pubblicata l’ordinanza 9 gennaio 2025 con la quale il l Tribunale di Imperia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 297 co. 2 c.c., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di pronunciare l’adozione del maggiorenne anche qualora sia negato l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.
L’assenso del figlio maggiorenne dell’adottante è l’esito delle decisioni C. Cost. n. 557/1988 e C. Cost. n. 245/2004. Il Tribunale osserva che «l’adozione è consentita solo se il figlio maggiorenne dell’adottante presti l’assenso, configurandosi, pertanto, la sua manifestazione di volontà come vincolante e non superabile dal giudice: il dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante è, dunque, un elemento ostativo all’adottabilità del maggiorenne» e ravvisa una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del coniuge, il cui dissenso ai sensi dell’art. 297 c.c. è invece superabile dal giudice se ritenuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.