La Cassazione chiarisce le condizioni della “protezione complementare” (umanitaria) della vita privata e familiare dello straniero radicato in Italia – 12 novembre 2025
15 Dicembre 2025
Cass. Civ., sez. I, sent. 10 novembre 2025, n. 29593
La Prima Sezione Civile della Cassazione scioglie il nodo interpretativo circa i rapporti tra l’istituto della “protezione complementare” di cui alla legge n. 50/2023 e la tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, chiarendo come la protezione complementare possa essere riconosciuta quando il radicamento dello straniero sul territorio nazionale sia sufficientemente forte da rendere l’allontanamento una violazione proporzionata del diritto ex art. 8 CEDU, salve prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico. Significativamente, la Corte precisa che non osta al riconoscimento il fatto che l’integrazione sia avvenuta durante l’esame della domanda di protezione internazionale.
Il caso trae origine dal ricorso di un cittadino senegalese avverso il rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, in attesa della quale aveva intrapreso un percorso di integrazione con contratto di lavoro a tempo determinato, regolarmente prorogato e retribuito, e frequenza di corsi di istruzione per adulti. Il Tribunale di Venezia, rilevando un possibile radicamento sociale e lavorativo, ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., poiché l’abrogazione del terzo e quarto periodo dell’art. 19, comma 1.1. del T.U. immigrazione, operata dal d.l. n. 20/2023, poteva comportare l’esclusione della tutela della vita privata e familiare dello straniero dalla protezione complementare. Tali periodi, infatti, vietavano l’allontanamento ogniqualvolta ciò avesse comportato una violazione del diritto alla vita privata e familiare.
La Corte esclude tale interpretazione, ritenendo però che, nonostante la soppressione di questi criteri, l’art. 19, comma 1.1. continui a vietare l’espulsione quando ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6 del T.U., ossia obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Tra questi rientra pienamente l’art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Al fine di definire se riconoscere la protezione complementare allo straniero radicato in Italia, il giudice deve operare una valutazione di proporzionalità caso per caso, applicando i criteri consolidati dalla giurisprudenza EDU (sentenze Boultif, Üner, Jeunesse), recepiti da Cass. S.U. n. 24413/2021: legami familiari effettivi in Italia, durata della presenza, relazioni sociali, grado di integrazione lavorativa, rispetto delle regole comunitarie. Questi fattori vanno bilanciati con i legami residui nel paese d’origine e le difficoltà concrete del rientro, richiedendo segni univoci, chiari, precisi e concordanti di radicamento effettivo, senza che l’integrazione sociale si riduca a mera presenza sul territorio né la tutela si trasformi in automatismo.