1 settembre 2025 – La Cassazione torna sulla validità degli accordi patrimoniali in vista della crisi matrimoniale
01 Settembre 2025
Cass., sez. I, 21 luglio 2025, n. 20415
La Cassazione conferma la validità degli accordi conclusi tra coniugi per regolare i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto negozi atipici espressione di autonomia negoziale dei coniugi e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi del’art.1322, secondo comma, co. civ.
I giudici di merito avevano affermato che l’obbligazione restitutoria assunta dal marito – in relazione al ‘contributo al benessere della famiglia’ dato dalla moglie col pagamento del mutuo e dei lavori sull’immobile di proprietà del marito – trova la sua ragion d’essere nel riequilibrio delle risorse economiche concordato dai coniugi dopo la separazione, e non ha nulla a che fare con il dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio. La decisione è confermata dalla Cassazione, alla luce di numerosi precedenti, con la precisazione che: “Solo qualora il patto in vista della rottura familiare riguardi i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interesse della persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbiano assunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sulla condizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli”.