Prenotazioni tramite Booking: le clausole di parità della tariffa potrebbero integrare un’intesa vietata – 30 settembre 2024
30 Settembre 2024
Sentenza della Corte di Giustizia del 19 Settembre 2024 nella causa C-264/23 | Booking.com
Le piattaforme di fornitura di servizi di prenotazione online (come Booking) sono solite inserire nelle condizioni generali degli accordi conclusi con i prestatori di servizi alberghieri una clausola c.d. di parità ristretta, che vieta ai prestatori di servizi alberghieri di offrire al pubblico tramite i propri canali online pernottamenti a una tariffa inferiore a quella offerta sulla piattaforma di prenotazione alberghiera, o una clausola c.d. di parità ampia, che vieta alle imprese alberghiere di offrire sui propri canali di vendita o su canali di vendita gestiti da terzi camere ad un prezzo inferiore a quello proposto su detta piattaforma.
Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, entrambe le clausole cc.dd. di parità della tariffa non esulano dall’applicazione dell’art. 101, par. 1, Tfue (ossia dal divieto di intese), per il fatto che dette clausole sarebbero accessorie agli accordi conclusi tra le piattaforme di prenotazione alberghiera online e i prestatori di servizi alberghieri, in quanto esse non appaiono oggettivamente necessarie per l’operazione principale consistente nella prestazione di servizi di prenotazione alberghiera online , né proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito da tale operazione.