Incostituzionalità dell’art. 230 bis, 3° co. c.c. e, in via derivata, dell’art. 230 ter c.c. – 6 agosto 2024
06 Agosto 2024
Decidendo sull’ordinanza di rimessione della Cassazione Sezioni unite civili del 18 gennaio 2024, (in ACCADEMIA, 2023, 741, M. D’Auria, Convivenza more uxorio e impresa familiare) la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230 bis 3° co. c.c. nella parte in cui non include nell’elenco di soggetti legittimati a partecipare all’impresa familiare anche il convivente di fatto dell’imprenditore e non prevede come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».
Viene conseguentemente dichiarata l’incostituzionalità in via derivata dell’art. 230 ter c.c., atteso che, alla luce dell’intervenuto ampliamento della tutela del convivente apprestata dall’art. 230 bis c.c., la disciplina introdotta dalla l. 76/2016 perde il significato di ascrivere, come era nell’intenzione del legislatore, una tutela del convivente all’interno dell’impresa familiare, risolvendosi piuttosto in una restrizione ingiustificata e discriminatoria della tutela lavorativa piena riconosciuta al convivente.