31 agosto 2026 – Responsabilità del produttore per le onde elettromagnetiche dello smartphone
31 Agosto 2026
Corte di Cassazione, Terza sezione, 24 luglio 2026, n. 24015
La terza sezione civile pronuncia su un ricorso dell’acquirente di uno smartphone che lamentava la lesione del suo diritto all’autodeterminazione, avendo il distributore omesso di informare dei rischi derivanti dall’uso prolungato, della maggiore vulnerabilità dei bambini e dell’emissione continuativa di onde elettromagnetiche. Nella motivazione si affrontano diverse questioni circa la sussistenza di obblighi di informativa e cautela in capo al produttore, riconducibili al principio di precauzione; circa l’autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e circa la possibilità di erogare la tutela inibitoria anche in assenza di un danno risarcibile.
Quanto al principio di precauzione, la sentenza ritiene che il dovere di ridurre l’esposizione al rischio opera ancor prima dell’accertamento del danno, quale strumento di tutela anticipata della salute, e richiama il principio ALARA (as low as reasonably achievable), quale criterio generale di valutazione del rischio, che si traduce nell’obbligo di informare il consumatore sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l’esposizione, consentendogli di modulare consapevolmente il proprio comportamento, nel rispetto del principio di autodeterminazione. Inoltre individua nella diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c. il raccordo tra principio di precauzione e rapporti privati: l’operatore qualificato non è tenuto solo all’osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma deve adottare tutte le misure prudenziali e informative che, secondo un giudizio ex ante, risultino necessarie o anche solo opportune per evitare di cagionare danni alla salute dell’utente. Tali misure comprendono l’obbligo di informare e istruire il consumatore, anche quando il rischio non sia elevato in termini probabilistici o non sia ancora pienamente accertato.
Quanto alla risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, la S.C. esclude che tale danno si traduca in un mero timore di un pericolo, come tale non risarcibile, ma afferma che la compromissione dell’autodeterminazione, quale bene giuridico autonomo, può assumere rilievo risarcitorio indipendentemente dal verificarsi di pregiudizi alla salute, ogni volta che il soggetto sia privato della possibilità di compiere scelte consapevoli. La causalità fra l’omissione informativa e la lesione del diritto all’autodeterminazione è dimostrata con l’accertamento di un’elevata probabilità logica che, in presenza di un’informazione completa e non fuorviante, il processo decisionale del consumatore si sarebbe orientato in modo diverso.
Quanto infine alla tutela inibitoria, la sentenza sia pure in obiter precisa che, quand’anche dovesse escludersi la risarcibilità in concreto del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, sarebbe configurabile – in applicazione del principio iura novit curia, in forza del quale il giudice è tenuto a qualificare la domanda dell’attore in modo tale da individuare il rimedio più utile e adeguato a garantire la protezione del bene della vita – una tutela preventiva con la condanna alla conformazione del comportamento futuro quale l’inserimento, l’integrazione o la correzione dell’informazione fornita di avvertenze (più) stringenti; l’adozione di strumenti idonei a richiamare periodicamente l’attenzione dell’utente sull’esposizione prolungata al rischio; la fornitura di accessori idonei a consentire l’utilizzazione del bene in condizioni di maggiore sicurezza.