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8 settembre 2026 – La Cassazione ritorna sull’ambito di applicazione degli interessi legali al tasso maggiorato

08 Settembre 2026

Cass. civ., sez. III, ord., 22/07/2026, n. 23891

Pronunciandosi in ordine alla declaratoria di nullità di un contratto di assicurazione sulla vita, riqualificato in virtù di un accertamento sulla causa in concreto alla stregua di un contratto di investimento, la Terza Sezione della Corte si è pronunciata anche sulla spettanza degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., al credito restitutorio nascente dalla dichiarata nullità del contratto.

La sentenza esamina i diversi orientamenti circa l’applicabilità della previsione dell’art. 1284, quarto comma, c.c: solo alle obbligazioni c.d. di valuta e solo se scaturenti da un contratto (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, n. 16318/2026; Cass. civ., sez. III, n. 14285/2025); alle obbligazioni sorte da qualunque fonte, purché “liquide o di pronta liquidazione” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 28036/2025); a qualunque tipo di obbligazione che debba essere adempiuta pagando una somma di denaro, quale che ne sia la fonte e la natura (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, n. 29757/2025; Cass. civ., ord., n. 61/2023).

La Terza sezione ha ritenuto di non dover sottoporre la controversa questione alle Sezioni unite in quanto i primi due orientamenti (di natura restrittiva) poggiano su argomenti agevolmente superabili, cui la Corte ampiamente replica in motivazione, concentrandosi sul contro-argomento per cui non v’è differenza tra chi debba ricevere una somma di denaro a titolo di prezzo della vendita e chi debba ricevere una somma di denaro a titolo di risarcimento d’un danno aquiliano.  Su questa base, scartati gli orientamenti restrittivi, la Corte opta per un’interpretazione estensiva, enunciando il seguente principio di diritto: “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”.

 

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